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Cococo 2016, quali contratti si salvano?


Ordine Informa

Contratti di lavoro parasubordinato 2016 e riconducibilità al lavoro dipendente: ipotesi escluse, sanatoria, indici di presunzione di subordinazione. 
Ho un contratto Cococo con un’azienda: mi hanno detto che dal 2016, per continuare a collaborare, sono obbligato ad aprire una partita Iva, altrimenti mi devono assumere. 

Quanto riferito dall’azienda al lettore è frutto di un errore d’interpretazione del decreto di riordino dei contratti [1], o Testo Unico sui Contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act: il decreto non stabilisce la decadenza di tutti i contratti parasubordinati, ma la riconducibilità al lavoro dipendente da parte delle Cococo (collaborazioni coordinate e continuative) non genuine. Si salvano, dunque, tutte lecollaborazioni “autentiche”, che possono serenamente continuare; tra l’altro, l’aprire una Partita Iva non salva dalla riconducibilità al lavoro subordinato, laddove si ravvisino gli indicatori della cosiddetta etero-direzione.

Ma andiamo per ordine, e vediamo quando un contratto parasubordinato (o di lavoro autonomo, con o senza partita Iva) può essere ricondotto al lavoro dipendente, quali sono gli indicatori di subordinazione, e quali sono i contratti ai quali non si applica la presunzione di subordinazione. 

Cocope: Cococo non genuine

Il Testo Unico sui Contratti di Lavoro stabilisce espressamente che, dal primo gennaio 2016, devono essere ricondotti al rapporto di lavoro subordinato i rapporti di collaborazione aventi le seguenti caratteristiche:

– si concretizzano in prestazioni lavorative esclusivamente personali e continuative;

– le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Questa tipologia di collaborazioni, alle quali si applica la disciplina del lavoro subordinato, sono chiamate Cocope, collaborazioni continuative e personali. 

Contratti esclusi dalla presunzione

Vi sono, comunque, dei contratti di collaborazione esclusi dalle presunzioni assolute di subordinazione:

– collaborazioni disciplinate, dal punto di vista economico e normativo, dai Contratti Collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, finalizzati a particolari esigenze produttive ed organizzative di settore;

– collaborazioni effettuate da professionisti iscritti ad albi o ordini, prestate nell’esercizio della professione intellettuale per cui è richiesta l’iscrizione (ad esempio, una collaborazione nell’ambito della consulenza fiscale per un commercialista);

– collaborazioni effettuate da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;

– collaborazioni prestate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I..

Al di fuori di queste ipotesi, saranno escluse dalle presunzioni assolute anche le collaborazioni certificate, presso un’apposita commissione di certificazione dei contratti. Tuttavia, pur in presenza della certificazione (che deve essere sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore), non ci si salverà dalla riconduzione del contratto al lavoro subordinato, qualora venga accertato che, nel concreto, l’attività sia svolta in maniera esclusivamente personale, continuativa, e con modalità, tempo e sede di lavoro decisi dal committente.

Indici presuntivi di subordinazione

Nello svolgimento di rapporti di collaborazione, o di lavoro autonomo occasionale o con Partita Iva, si dovrà evitare la sussistenza di determinati elementi, che costituiscono indici di subordinazione: 

– assoggettamento del collaboratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore;

– retribuzione fissa mensile; 

– mancanza di autonomia del collaboratore;

– utilizzo di mezzi e strumentazione di lavoro del datore;

– inserimento stabile e funzionalità della prestazione nell’organizzazione aziendale o in un processo produttivo dell’impresa; 

– orario di lavoro fisso e continuativo, o continuità della prestazione funzionalmente alle esigenze aziendali.

Sanatoria Cococo

Qualora la collaborazione, o il rapporto di lavoro autonomo, non siano autentici, o sussistano forti dubbi sulla loro genuinità, per evitare future sanzioni sull’erronea qualificazione del rapporto, il datore può decidere di stabilizzare il lavoratore, assumendolo come dipendente a tempo indeterminato.

Potrà così beneficiare della nuova sanatoria 2016, che consisterà in una conciliazione, da effettuarsi presso una sede protetta: la conclusione dell’accordo, col quale il lavoratore rinuncia a future pretese sulla riqualificazione della collaborazione terminata, mette il datore al riparo dalle sanzioni per illeciti retributivi, contributivi e fiscali, relative al precedente rapporto. Inoltre, per la stabilizzazione è possibile fruire del Bonus per l’assunzione di disoccupati, che consiste, nel 2016, in uno sgravio pari al 40% dei contributi Inps a carico del datore, sino ad un tetto massimo di 3.250 euro all’anno. Il datore, però, non potrà licenziare il lavoratore nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto.

[1] D.lgs. 81/2015.

(Autore: Noemi Secci)

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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