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Co.co.co nei Call Center, ipotesi di accordo dopo il Jobs Act


Ordine Informa

E’ stata sottoscritta lo scorso 20 luglio l’ipotesi accordo collettivo per i co.co.co nei Call Center. Il nuovo accordo valido fino al 31 dicembre 2018, disciplina le collaborazioni coordinate e continuative per call center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici.
Lo ha comunicato con una nota del 20 luglio scorso la Confcommercio Direzione Centrale politiche del lavoro e welfare, Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali.
Co.co.co nei Call Center dopo il Jobs Act
L’ipotesi di accordo è stata sottoscritta tra Ancic, Asseprim, Assintel, Federtelservizi e Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil, e Nidil – Cgil e detta la del trattamento economico e normativo da applicare ai Co.co.co nei Call Center istaurati con le figure professionali specificamente individuate, così come disposto dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015 in attuazione del Jobs Act.
I profili professionali elencati nell’ipotesi di accordo ricomprendono sia i collaboratori telefonici delle aziende di call center, sia i collaboratori che svolgono attività nell’ambito di servizi non di telefonia e servizi di mercato.
Trattamento economico dei Co.co.co nei Call Center
I compensi minimi lordi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi sono stati fissati in valori di paga oraria di 6 euro e prevedono degli aumenti suddivisi in quattro scatti fino ad arrivare alla paga oraria di 8,75 euro dal 01/09/2018.
 1° settembre 2016 6,00 €
 1° marzo 2017 6,70 €
 1° settembre 2017 7,40 €
 1° marzo 2018 8,10 €
 1° settembre 2018 8,75 €
Non sono previsti compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. Per i collaboratori che superano le 500 ore annue è prevista una somma aggiuntiva oraria forfettaria di 0.50 € lordi da pagare in due tranches a luglio e dicembre.
Sospensione della collaborazione
L’ipotesi di accordo stabilisce che la gravidanza, la malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione
del rapporto contrattuale.
In questi casi il rapporto rimane sospeso senza corrispettivo. Il committente può recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, solo se questa è predeterminata, oppure supera trenta giorni nei contratti di durata non determinata. In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.
Nota Confcommercio su accordo Cococo nei call center
Ipotesi di accordo Cococo per call-center
(Fonte: Confcommercio)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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