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Nell’ambito dei benefici fiscali di cui all’art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 in favore delle vittime del dovere o equiparati e dei loro superstiti, il messaggio 10 agosto 2017, n. 3274 fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione dell’esenzione fiscale.
Si precisa che il beneficio prescinde dal grado d’invalidità riportato a seguito dell’evento e va applicato esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio, correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato.