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Chi sostituirà Equitalia: la riscossione sarà ancora più “coattiva”


Ordine Informa

La chiusura di Equitalia, definitivamente sancita a decorrere dal 1 luglio 2017, non deve far sorgere false aspettative sull’eliminazione o affievolimento della riscossione coattiva, fase essenziale per il recupero delle tasse e dei debiti accertati dal Fisco e altri enti creditori.
L’attività di accertamento delle somme dovute dai cittadini deve infatti essere necessariamente seguita da un’attività di recupero coattivo qualora non vi sia adempimento spontaneo. Si tratta di un percorso quasi «naturale» del sistema fiscale di qualsiasi paese civile.

Ecco allora che, allo scioglimento delle società Equitalia, subentrerà nell’attività di recupero coattivo un nuovo soggetto, ancora più forte per via dell’accentramento di poteri di accertamento-riscossione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La chiusura di Equitalia, dunque, non comporterà affatto l’eliminazione o riduzione della riscossione coattiva. Anzi, quest’ultima sarà potenziata dato che la disponibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutti i dati relativi ai contribuenti (basti pensare all’Anagrafe tributaria) consentirà di accelerare e migliorare il recupero coattivo delle somme intimate (per esempio pignoramento del conto corrente, dello stipendio, dei beni immobili ecc.) saltando quella fase di esternalizzazione di informazioni propria dell’affidamento dei ruoli ad Equitalia che di fatto rallentava i tempi di riscossione.

Vediamo cosa prevede al riguardo il testo di legge [1].

Il nuovo Agente per la riscossione è un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità.

L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con tutti i poteri e gli obblighi che ne derivano.

L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

Il comitato di gestione è composto dal direttore dell’Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell’ente e da due componenti nominati dall’Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Esso disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attività [2].

L’ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell’attività ed efficacia dell’azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.

Salvo quanto previsto dal decreto, l’Agenzia delle entrate -Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.

Chi difenderà in giudizio l’Agenzia delle entrate-Riscossione

L’Agenzia Entrate-Riscossione subentrerà anche nei rapporti processuali di Equitalia e quindi in tutte le cause in corso e quelle future contro i contribuenti.

L’Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio.

L’ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l’ente, assuma direttamente la trattazione della causa.

Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie l’ente sta in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

Il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all’Agenzia delle entrate-Riscossione, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell’amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.

Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell’ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

L’Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia Spa detenute dall’Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino a tale data.

Le azioni di Equitalia Giustizia Spa, detenute da Equitalia Spa, sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze.

Gli organi societari delle società Equitalia deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

Il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, presidente dell’ente, stipulano annualmente un atto per individuare:

– i servizi dovuti;

– le risorse disponibili;

– le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

– gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale;

– gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi suddetti;

– le modalità di vigilanza sull’operato dell’ente da parte dell’agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

– la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;

– la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l’amministrazione fiscale.

Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Il decreto appena entrato in vigore parla espressamente di «potenziamento della riscossione». Infatti esso prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.

L’Agenzia delle entrate può quindi acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Come si può notare, fatta salva la parentesi della rottamazione (o meglio definizione agevolata) di alcune voci delle cartelle esattoriali già emesse dal 2000 al 2015, per chi è in debito col Fisco c’è poco da esultare per la chiusura di Equitalia. A sostituirla ci sarà un ente oggettivamente più forte, per i mezzi di controllo a disposizione (banche dati dei contribuenti), che, se dovesse funzionare a dovere, potrebbe riscuotere in modo certamente più efficace ed efficiente, senza scampo per gli evasori.

[1] Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 – Misure urgenti in materia fiscale.

[2] Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale.

(Autore: Maria Monteleone)

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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