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Certificazione Unica, la bozza del modello è on line


Ordine Informa

Dal 2015 i sostituti d’imposta utilizzeranno una Certificazione Unica al posto del CUD e di quelle finora compilate in forma libera per certificare i redditi di lavoro autonomo e diversi.
E’ questa una delle novità contenute dello schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali. Lo scopo della certificazione unica è quello di:
• far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014, di lavoro dipendente e assimilati, nonché di lavoro autonomo provvigioni e alcuni redditi diversi;
• permettere l’elaborazione del 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate (altra new entry del 2015).
Il modello di Certificazione
Il modello di certificazione, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate per ora solo nella versione “bozza”, si suddivide in tre sezioni:
• il frontespizio,
• la certificazione di lavoro dipendente,
• e quella di lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi.
Nel Frontespizio vanno indicati i dati relativi al sostituto d’imposta e del percettore che erano presenti anche nei consueti Cud; inoltre compare una nuova sezione dedicata ai familiari a carico, che corrisponde a quella presente nel modello dichiarativo 730 o Unico. In tale quadro occorrerà indicare il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico del lavoratore/pensionato, per i quali sono riconosciuti detrazioni per carichi di famiglia.

Nella sezione “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” sono previste una serie di informazioni in più rispetto a quelle normalmente indicate nel CUD. Si segnala in particolare la presenza di:
• specifici campi in cui riportare il Bonus di 80 Euro;
• un’apposita sottosezione per i dati relativi ai lavori socialmente utili;
• specifici campi per i conguagli.
Nella sezione “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” devono essere indicate alcune informazioni simili a quelle presenti nel modello 770/Semplificato: l’ammontare lordo corrisposto, le somme non soggette a ritenuta, l’imponibile, le ritenute effettuate, le ritenute sospese, i dati relativi alle addizionali regionali e comunali, i contributi previdenziali, le spese rimborsate e le ritenute rimborsate. In relazione alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, di attività sportiva professionistica o di funzioni notarili, soggette a tassazione separata, sono previsti dei campi in cui indicare le somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.
L’adempimento per i sostituti
La certificazione dovrebbe essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all’anno 2014 la scadenza dovrebbe essere fissata per il 9 marzo 2015, considerando che il 7 marzo cade di sabato. In questo modo l’Agenzia delle Entrate avrebbe il tempo per inserire i dati nei modelli 730/2015 precompilati, che dovranno essere resi disponibili entro il 15 aprile 2015.
Attenzione alle dimenticanze
Diversamente da quanto previsto finora per la consegna del CUD, il legislatore questa volta ha fissato una sanzione di 100 Euro per ogni omessa, tardiva o errata certificazione, senza possibilità di poter applicare il cumulo giuridico in caso di violazioni plurime, previsto dall’art. 12 del D.lgs. 472/97. In caso di errata certificazione, la sanzione non è corrisposta se la trasmissione di quella corretta avviene entro i 5 giorni successivi dalla scadenza del 7 marzo (quindi generalmente entro il 12 marzo).
(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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