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Cassazione: oneri contributivi e licenziamento


Ordine Informa

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5754,  ha affermato che:

A) in caso di licenziamento nullo od inefficace il datore di lavoro è tenuto a ricostruire la posizione contributiva ora per allora ed a pagare le relative sanzioni civili correlate alla omessa contribuzione;

B) in caso di licenziamento annullato dovuto la giusta causa, non trovano applicazione le sanzioni sopra indicate.

(Fonte: Cassazione) 

(Autori: AS)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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