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Cassazione: licenziamento nullo e contribuzione arretrata


Ordine Informa

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9025 del 1° aprile 2019, ha affermato che in caso di licenziamento nullo o inefficace, il datore di lavoro è tenuto a ricostruire la posizione assicurativa e previdenziale del dipendente: allo stesso si applicano le sanzioni civili previste ex comma 8 dell’art. 116 della Legge n. 388/2000 le quali trovano applicazione allorquando i versamenti non sono stati effettuati entro il termine previsto. 

(Fonte: Corte di Cassazione) 

(Autori: AS)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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