Skip to main content

Cartella Equitalia nulla senza il calcolo degli interessi


Ordine Informa

Per verificare se è stato applicato l’anatocismo o se i tassi e le sanzioni sono davvero quelli previsti dalla legge e non superiori, la cartella esattoriale deve specificare i criteri di calcolo degli interessi.
Ancora un’altra sentenza che si inserisce nel solco di quella giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento, notificata da Equitalia, è nulla se i criteri di calcolo degli interessi non sono indicati in modo chiaro. E questo perché il contribuente deve essere messo nella condizione di verificare se è stato applicato un tasso superiore a quello legale o se, peggio, la cartella è viziata da anatocismo.
Questa volta ad affermare il principio di trasparenza delle pretese di pagamento dell’Agente della Riscossione è la Commissione Tributaria Provinciale di Como che, con una pronuncia di fine 2014 [1], ha specificato che è illegittima la cartella esattoriale se il calcolo degli interessi non è chiaro.
Equitalia – si legge in sentenza – deve fornire il dettaglio del calcolo degli interessi e sanzioni (durata del ritardo e tasso di interesse), in modo da dare al contribuente la possibilità di verificare la correttezza dei calcoli fatti e, in difetto, ricorrere al giudice, posto che la cartella, priva di tali elementi, è nulla per difetto di motivazione.
Tale orientamento, certamente garantista per il cittadino, è sposato da numerosi tribunali e risale a una sentenza della Cassazione di qualche anno fa [2], che ha aperto il filone ai ricorsi contro le cartelle lacunose: una pratica che – bisogna ammettere – nonostante i sempre più numerosi richiami dei giudici, Equitalia sembra non voler comprendere e, addirittura, ignorare del tutto. Tant’è che gran parte delle cartelle tutt’ora mancano dell’analitica indicazione del tasso di interesse applicato per ciascuna annualità e del relativo risultato sia con riferimento ad ogni singolo anno che complessivo.
Il principio che emerge chiaramente da tali pronunce è inequivocabile: non esiste alcuna presunzione di legittimità dei calcoli fatti da Equitalia quando chiede, oltre all’imposta, anche le sanzioni e gli interessi. Il contribuente non è tenuto a fidarsi di quello che gli dice l’esattore, ma deve poterlo verificare concretamente sino all’ultimo centesimo. Del resto si tratta di un principio sacrosanto espresso dallo Statuto del Contribuente [3].
Sempre nella sentenza in commento si chiarisce un altro punto sul quale molti professionisti fanno leva nell’impugnare le pretese esattoriali. La mancata indicazione, nella cartella esattoriale, della Commissione Tributaria da adire non costituisce un vizio dell’atto stesso: e questo perché la cartella va predisposta secondo il modello e le modalità approvate con decreto ministeriale; tutto il resto non è necessario [4].
[1] CTP Como sent. n. 409 del 4.09.2014.
[2] Cass. sent. n. 8651/2009.
[3] L. n. 212/2000.
[4] Cass. sent. n. 4747/09; Casso, sent. n. 14894/08.

(Fonte: La Legge per tutti)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X