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Cartella Equitalia non notificata: entro quando si può impugnare?


Fisco Ordine Informa

Ricorso in autotutela o impugnazione dell’estratto di ruolo contro le cartelle esattoriali di Equitalia con notifica nulla: termini per il ricorso, come difendersi, quali strategie seguire.
Non sono pochi i casi in cui le cartelle di Equitalia non vengono mai notificate (per qualche disguido informatico o postale) o notificate a indirizzi sbagliati (si pensi al caso del contribuente che si è trasferito) o notificate in modo non corretto (per esempio, il caso della consegna a un familiare che abita nello stesso palazzo, ma non convivente come invece prescrive il codice di procedura). In tutti questi casi, però, la “macchia” sul contribuente resta ugualmente: infatti, chi voglia fare una verifica, chiedendo una stampa dell’estratto di ruolo relativo alla propria persona o ditta o società si accorgerà di come, negli archivi interni di Equitalia, viene comunque riportato e conservato il debito per la cartella mai notificata.
Indubbiamente, se la cartella non è stata mai consegnata, è invalida qualsiasi pretesa di pagamento e, soprattutto, qualsiasi successivo atto di Equitalia (come pignoramenti, fermi auto, ipoteche, blocchi del conto corrente, ecc.). Anche nell’ipotesi in cui Equitalia dovesse agire in esecuzione forzata, sulla base di un complessivo debito di cui solo una parte è riconducibile a cartelle non notificate, il pignoramento sarebbe comunque integralmente nullo. È però più prudente muoversi prima di Equitalia e chiedere immediatamente la cancellazione, dalla propria posizione debitoria, di tutti gli importi non dovuti. Come si può, dunque, ripulire l’estratto conto dalle cartelle mai notificate?
Innanzitutto, la prima cosa da fare è verificare, con il massimo scrupolo, cosa sia stato notificato e cosa non lo sia. Pertanto, dopo essersi recati presso lo sportello più vicino di Equitalia e aver chiesto la stampa dell’estratto di ruolo, bisognerà controllare quali cartelle il contribuente abbia ricevuto e quali invece no. Facendo però attenzione a questa circostanza: una cartella potrebbe essere stata correttamente notificata anche con il deposito in Comune se il contribuente si è reso irreperibile o ha rifiutato la consegna della cartella o, avendo ricevuto l’avviso di notifica quando era assente, non si è preoccupato poi di ritirarlo presso l’ufficio postale. In ognuno di questi casi, comunque, il postino deve lasciare in cassetta delle lettere un secondo avviso con la comunicazione del deposito alla Casa Comunale. Per maggiori informazioni su questo aspetto leggi “Notifica: se il destinatario non è a casa o non vi abita più”.
Per avere una conferma sul sospetto di mancata notifica della cartella è possibile presentare una richiesta di accesso agli atti amministrativi (cui Equitalia deve rispondere necessariamente e, comunque, non oltre 30 giorni) e chiedere copia di tutti i documenti relativi al procedimento di notifica: la relata di notifica, la cartolina della raccomandata a.r. con la firma del ricevente. Il contribuente ha diritto a vedere gli originali e ad estrarne una copia. A questo punto, dopo avere la certezza che nulla di quanto indicato nell’estratto di ruolo è stato mai consegnato dal postino, si possono intraprendere due differenti strade:
– la richiesta di cancellazione con un ricorso in autotutela presentato direttamente allo sportello di Equitalia. La Cassazione sostiene che è obbligo delle amministrazioni (tra cui, in senso lato, viene ricompresa anche Equitalia) annullare tutti gli atti palesemente illegittimi, anche se i termini per il ricorso sono scaduti; – impugnare l’estratto di ruolo davanti al giudice. Questa possibilità – su cui a lungo la giurisprudenza è stata divisa – è stata definitivamente sancita da una sentenza di qualche giorno fa delle Sezioni Unite della Cassazione [1]. Dunque, anche se il contribuente non ha in mano la cartella esattoriale, può comunque allegare al ricorso solo l’estratto di ruolo da cui si evince l’esistenza della cartella stessa, ma di cui il contribuente non ha mai avuto copia. Al contribuente basta sollevare l’eccezione di mancata notifica e, in questo caso, spetta a Equitalia la prova contraria: essa, cioè, dovrà depositare in causa tutti i documenti che provano il contrario (relata di notifica o raccomandata a.r.). Attenzione: le fotocopie non sono valide prove, neanche se “autenticate” dai funzionari interni dell’Agente della riscossione (essi, infatti, non sono pubblici ufficiali e, quindi, non hanno potere di accertare la conformità della copia all’originale). È necessario, quindi, che Equitalia produca gli originali di tali atti.
Quanto tempo si ha a disposizione per presentare il ricorso in autotutela o per impugnare, davanti al giudice, l’estratto di ruolo? Se, di regola, l’impugnazione della cartella esattoriale è possibile entro 60 giorni dalla sua notifica, l’irrituale notifica del ruolo e/o della cartella non fa decorrere il termine iniziale del ricorso contro i due atti e quindi il contribuente può muoversi in qualsiasi momento, senza rischio di vedere poi rigettato il suo ricorso. Dunque, non ci sono termini di scadenza per far “ripulire” l’estratto di ruolo dalle cartelle “fantasma” mai notificate. È chiaro però che, se nel frattempo, Equitalia ha agito con un pignoramento o un fermo auto o un’ipoteca, in tal caso bisognerà agire contro questi ultimi atti (sostenendo, appunto, il difetto di notifica dell’atto presupposto, ossia della cartella).
[1] Cass. S.U. sent. n. 19704 del 2.10.2015.
[2] Art. 19 d.lgs. n. 546/92.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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