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Cartella di pagamento per debiti Inps: scade in 5 anni


Ordine Informa

Contributi previdenziali: la cartella esattoriale di Equitalia va notificata entro cinque anni. 
Equitalia non può notificare la cartella esattoriale per chiedere il pagamento di contributi previdenziali se sono ormai passati cinque anni da quando il debito doveva essere versato all’Inps o all’Inail. Non solo: la stessa cartella deve essere annullata una volta che siano decorsi cinque anni dalla sua notifica senza che sia stato avviato alcun pignoramento o inviato al contribuente almeno un atto interruttivo della prescrizione come, ad esempio, una diffida ad adempiere. Lo ha chiarito il Tribunale di Trento con una recente sentenza [1]. È pertanto nulla anche l’eventuale iscrizione di ipoteca sui beni immobili del cittadino una volta decorso tale quinquennio. 

La prescrizione della cartella di Equitalia

L’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato è quello di ritenere che i debiti previdenziali (ossia i contributi dovuti all’Inps o all’Inail) si prescrivano in cinque anni. La cartella di pagamento notificata, per esempio, il 31 gennaio 2011 non può dar origine a un pignoramento a partire da febbraio 2016. Tale termine, del resto, è previsto dalla legge del 1995 [2] e pertanto non può essere accolta la contraria tesi di una prescrizione decennale (tesi secondo la quale la cartella esattoriale non opposta dal contribuente sarebbe equiparabile a una sentenza che, come noto, si prescrive in 10 anni).

Prescrizione breve, dunque, per tutti i debiti previdenziali, checché ne dica qualche isolata e sporadica sentenza.

LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE LAVORO

terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente

SE N T E N Z A

nel proc. n. 370/2014 RG

promosso da

PAOLO

con l’avv.

EQUITALIA NORD SPA

con l’avv.

INPS

con l’avv.

INAIL

con l’avv.

COMUNE DI TRENTO

Sentenza n. 39/2016 pubbl. il 08/03/2016 RG n. 370/2014

OGGETTO: opposizione all’esecuzione – ex art. 615 c.p.c. – per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati da 8 cartelle esattoriali – domanda di annullamento di iscrizione ipotecaria

MOTIVAZIONE

Paolo espone che, nel periodo 19.08.2000-14.04.2003, gli sono state notificate 8 cartelle esattoriali (di cui 4 dall’Inps, a titolo di contributi IVS-gestione previdenziale artigiani e somme aggiuntive; 3 dall’Inail, a titolo di regolazioni premio, rate premio e sanzioni civili; ed una dal Comune di Trento, in data 4.12.2001, a titolo di recupero spese, fitti ed interessi su fitti). In data 29.10.2012, Equitalia Nord spa gli ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvertendolo che, in difetto di pagamento, avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del debito. Il 18.12.2012, la stessa Equitalia Nord spa ha intavolato il diritto di ipoteca per la somma di euro 88.548,38 sulla quota di 2/18 del diritto di proprietà sull’immobile attoreo sito in Trento, via G. Palestrina 3. Ritiene il  che, essendo state – come visto – le cartelle esattoriali tutte notificate nel periodo 19.08.2000-14.04.2003, mentre il primo atto interruttivo è costituito dalla cit. comunicazione preventiva del 29.10.2012, in relazione ai crediti previdenziali e contributivi sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995; quanto al credito del Comune di Trento, sarebbe invece maturata la prescrizione decennale, poiché la cartella è stata notificata il 4.12.2001 e la predetta comunicazione lo è stata solo il 29.10.2012. Per tali motivi, Paolo propone opposizione all’esecuzione – ex art. 615 c.p.c. – per intervenuta prescrizione, e chiede che, nel contraddittorio con Equitalia Nord spa, Inps, Inail ed il Comune di Trento, detta iscrizione ipotecaria venga annullata. Equitalia Nord spa, Inps, Inail ed il Comune di Trento, resistono. Alla prima udienza (29.01.2015), il ricorrente ha dato atto che l’iscrizione ipotecaria è stata nel frattempo cancellata per tutti i crediti sopra menzionati. La causa è stata quindi istruita solo mediante produzioni documentali e, dopo il deposito delle note conclusive e lo svolgimento della discussione orale, viene ora decisa mediante lettura della presente sentenza in udienza pubblica. Sintetizzato in tal modo l’oggetto del giudizio; preso atto dell’intervenuta cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, in merito alla cui domanda attorea va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere; questo Tribunale ritiene in primo luogo di non condividere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Inps, atteso che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall’istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall’INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest’ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria. L’eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale adattribuirgli la qualità di parte (v. Cass., sez. L. 11.11.2014, n. 23.984; nonché Cass., sez. L, 12.05.2008, n. 11.687, proprio in un caso di opposizione a cartella esattoriale per intervenuta prescrizione). Di qui, il rigetto dell’eccezione di legittimazione passiva sollevata dall’Inps, nonché dell’analoga eccezione sollevata anche dal Comune di Trento. Passando quindi alla questione della prescrizione, questo Tribunale esclude che dalla pacifica inoppugnabilità di tutte le cartelle esattoriali emesse per i crediti Inps ed Inail, possa farsi discendere l’applicazione dell’art. 2953 c.c. (in base al quale, come noto, i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni). Va infatti condiviso quanto di recente affermato dalla sentenza del Tribunale di Roma, sez. I, 6.05.2015, secondo cui deve essere accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito previdenziale con riferimento a cartelle esattoriali notificate e non opposte. La cartella esattoriale non opposta, infatti, non può assimilarsi ad un titolo giudiziale essendo, al contrario formata unilateralmente dallo stesso ente previdenziale, motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennaleconseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex cit. art. 2953 c.c. La perentorietà del termine fissato dall’art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99, determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un’espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale. Solo l’accertamento giudiziale può determinare l’allungamento del periodo prescrizionale di un credito (in ipotesi più breve), e ciò, per effetto dell’intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata. Conseguentemente, la mera non opposizione della cartella di pagamento, non può determinare una modificazione del regime della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali. Oltre a ciò, va anche ricordata la ratio del cit. art. 2953 c.c., essendo pacifico – in dottrina – che la norma deve essere letta attraverso l’analisi delle ragioni che inducono il legislatore ad abbreviare i termini di prescrizione di alcuni diritti. Ciò solitamente avviene o per la necessità di assicurare stabilità e certezza alle situazioni di fatto che, prolungandosi nel tempo, richiedono una rapida definizione; ovvero per l’esigenza di tutelare l’interesse del debitore, quando vi è un elevato rischio di deperibilità o alterabilità della prova. Ebbene,nel momento in cui il rapporto obbligatorio dedotto in causa viene definito con una sentenza di condanna irrevocabile, esso si consolida e, poiché non può più essere fatto oggetto di discussione, acquisisce certezza e stabilità nuove, in forza delle quali vengono meno quelle esigenze che avevano originariamente giustificato la previsione di termini prescrizionali brevi. In altri termini, la sentenza di condanna irrevocabile, qui intesa non già come atto processuale, bensì come fatto giuridico, spiega i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica delle parti del rapporto e gli conferisce un importante elemento di novità, rappresentato dal comando giuridico, in forza del quale ciò che prima era dovuto in base alla legge sostanziale propria della fattispecie originaria, ora può essere preteso per effetto del predetto comando. Alla luce di tali considerazioni, appaiono chiare le ragioni sottese al cit. art. 2953 c.c.: il comando giuridico (sentenza di condanna), in uno con l’efficacia del giudicato (irrevocabilità della sentenza stessa), rafforza il rapporto obbligatorio di base e gli conferisce quell’autonomia che lo svincola dalla fattispecie sostanziale preesistente, così facendo venire meno le ragioni che avevano indotto il legislatore a prevedere termini di prescrizione più brevi di quello ordinario. Al rapporto giuridico originario, soggetto a prescrizione breve, si sostituisce il diritto di credito derivante dalla sentenza, rispetto al quale non vi è ragione di confermare il termine prescrizionale breve. Alla luce di tali considerazioni, appare chiaro che il cit. art. 2953 c.c. non può essere senz’altro applicato alla cartella esattoriale non opposta. In accoglimento dell’opposizione proposta da Paolo, vanno quindi dichiarati prescritti i suoi debiti nei confronti di Inps ed Inail, non essendovi stato – pacificamente – alcun atto interruttivo entro il periodo quinquennale che va dal 19.08.2000-14.04.2003 fino alla cit. comunicazione preventiva del 29.10.2012. Pacifico invece il termine decennale relativo alla prescrizione del credito del Comune di Trento nei confronti del .. per spese, fitti ed interessi, anche in relazione a tale credito è maturata la prescrizione, giacché alcun atto interruttivo vi è stato tra la notifica della cartella, avvenuta il 4.12.2001, e la cit. comunicazione preventiva del 29.10.2012. Di qui l’accoglimento integrale dell’opposizione proposta dal … Vanno invece dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali con cui sia Inail che il Comune di Trento, hanno chiesto la condanna di Equitalia Nord spa al risarcimento del danno: si tratta infatti di domande che esulano completamente dal presente giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (tale natura possiede infatti il presente giudizio, v. Cass., sez. VI-L, ord., 30.04.2014, n. 9553), e che non sono soggette al presente rito speciale di lavoro e previdenza. Quanto infine alle spese giudiziali, esse devono gravare esclusivamente su Equitalia Nord spa, avendo esclusivamente essa dato causa al giudizio mediante la contestata iscrizione ipotecaria. PQM Il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cancellazione dell’ipoteca. Accoglie per il resto l’opposizione e dichiara estinti per prescrizione tutti i crediti portati dalle 8 cartelle esattoriali. Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da Inail e dal Il Giudice -dott. Roberto Beghini- Comune di Trento nei confronti di Equitalia Nord spa. Condanna Equitalia Nord spa a rifondere a Paolo le spese giudiziali, liquidate in euro 84,43 per spese ed euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali. Trento, 8 marzo 2016 

[1] Trib. Trento sent. n. 39 dell’8.03.2016.

[2] Art. 3, comma 9, della legge 335/95.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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