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Bonus Carburante 2023


Ordine Informa

La Legge n. 23/2023 di conversione del D.L. 5/2023 , che ripropone anche per il 2023 il c.d. bonus carburante esentasse,  è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2023, 
Il predetto bonus ricalca quello previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 21/2022 (c.d. “decreto Ucraina”), con cui, per l’anno 2022, è stata data la possibilità ai datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, in regime di detassazione, per un ammontare massimo di 200 euro per ciascun lavoratore. Tuttavia,  a seguito di una modifica apportata nell’iter di conversione e confermata nel testo definitivo, occorre evidenziare che i buoni carburante – seppur esclusi dalla formazione del reddito imponibile fiscale del dipendente – concorreranno alla formazione della base imponibile contributiva, facendo così venir meno l’appetibilità di tale strumento agevolativo.
Il bonus carburante 2023 trova applicazione nei confronti di tutti i datori che operano nel settore privato, compresi i soggetti che non svolgono un’attività commerciale, i lavoratori autonomi – sempre che abbiano dipendenti  e,  per tale a misura agevolativa , occorre fare riferimento alla tipologia di reddito prodotto dal destinatario del buono, ossia il reddito da lavoro dipendente, analogamente a quanto osservato per il bonus carburante 2022.

Inoltre, come già sperimentato per il bonus carburante 2022, anche nel 2023 i buoni potranno essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, infatti, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Si fa presente, infine, che il bonus in questione rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella prevista ordinariamente dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, con la conseguenza che i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina. Pertanto, in caso di superamento della soglia dei 200 euro annui, il buono carburante sarà tassato interamente e non solo per la parte eccedente le 200 euro.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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