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Assunzioni a tempo determinato e indeterminato: incentivi e nuove regole


Ordine Informa

Si parla spesso di riforma del lavoro e di incentivi all’occupazione: quali incentivi sono previsti e quali sono i limiti per l’assunzione a tempo determinato?
Con l’introduzione della nuova normativa sul lavoro, è possibile procedere all’assunzione di dipendenti con regole più favorevoli per il datore che si risolvono, in definitiva, in un vantaggio anche per i lavoratori.
1 | ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, la legge di stabilità 2015 ha introdotto un esonero contributivo triennale per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015: in buona sostanza, il datore viene esonerato dal pagare i contributi all’Inps, sino a € 8.060 annui.
Oltre a ciò, con la riforma dello scorso mese di marzo [1] è stato previsto, per le nuove assunzioni (sempre a tempo indeterminato) effettuate a partire dal 7 marzo 2015, un nuovo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo, che prevede, nella maggior parte dei casi, un sistema d’indennità al posto della reintegra dei dipendenti: ne discende che – per il contratto a tempo indeterminato – sono ora previste regole assai più favorevoli, da preferire, quindi, laddove si intenda far fronte a un’esigenza di occupazione stabile, o almeno di medio o lungo periodo.

L’Inps ha precisato [2] che può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità anche il datore di lavoro privato il quale, senza far cessare il rapporto pendente a tempo determinato, proceda alla trasformazione di quest’ultimo in un rapporto a tempo indeterminato. Insomma, non c’è bisogno di licenziare e riassumere, ma si può passare a un’automatica stabilizzazione.
Sgravi contributivi
Sulla retribuzione imponibile è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura dell’1,60% della retribuzione contrattuale percepita. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura degli stessi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la direzione territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata del decreto; prevedere erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alla legge.
Bonus occupazione 

Garanzia Giovani oltre il “de minimis”: il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale [3] concernente il “bonus occupazionale” del “Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani”, riconoscendo la possibilità di fruire degli incentivi del “bonus occupazione” anche oltre i limiti di cui agli aiuti “de minimis“, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

2 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Quanto invece all’assunzione a tempo determinato o “a termine” (che deve avvenire rigorosamente per iscritto con indicazione del termine apposto al contratto) essa è sempre possibile, salvo poche ipotesi vietate (per esempio, sostituzione di lavoratori in sciopero e mancata valutazione dei rischi), per una durata massima complessiva, salvo diversa disposizione da parte del contratto collettivo, non superiore a 36 mesi ove il rapporto riguardi lo svolgimento di mansioni equivalenti (inclusi i periodi di somministrazione).
Entro tale ambito di durata massima, è possibile prevedere fino a cinque proroghe.
Sempre fermi i 36 mesi complessivi, prima di riassumere il medesimo lavoratore occorre rispettare un intervallo minimo pari a 10 giorni se il rapporto appena scaduto ha avuto una durata non superiore a sei mesi, a 20 giorni negli altri casi.
Il datore di lavoro che abbia fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato può assumere un solo lavoratore a termine; per le altre aziende, il tetto massimo degli assunti a termine riguarda il 20% del personale. Il limite non si applica, però, per gli stagionali, gli assunti in sostituzione di altri lavoratori, gli over 55, ed in fase di avvio attività d’imprese e start-up. Inoltre, i contratti collettivi possono prevedere una percentuale diversa.
Anche per le assunzioni a termine sono applicabili degli incentivi: resta ancora in piedi, infatti, l’agevolazione prevista dalla Legge Fornero, nota come “Donne e Over 50”, grazie alla quale il datore di lavoro, sino ad un massimo di 12 mesi, paga i contributi al 50%, per l’assunzione di donne ed ultra cinquantenni disoccupati da almeno 6 mesi ( se la zona dove ha sede l’azienda è al di fuori di quelle svantaggiate, la disoccupazione richiesta per le donne è di 24 mesi).
Inoltre, sopravvivono al Jobs Act numerose altre tipologie d’incentivi all’assunzione, valide sia per i contratti a tempo indeterminato che determinato:
-lo sgravio del 50% dei contributi, per chi assume dipendenti in sostituzione di lavoratrici in maternità;
– l’erogazione di € 5.000 per l’assunzione di giovani genitori ( valida per i datori che inseriscono in azienda padri o madri under 35);
– il credito contributivo per l’assunzione di percettori di ammortizzatori sociali ( disoccupazione, mobilità…), pari al 50% del sussidio;
– i contributi per l’assunzione di lavoratori dai 18 ai 29 anni privi d’impiego e di diploma, nonché le agevolazioni previste per l’inserimento di lavoratori sino a 30 anni dal piano Garanzia Giovani;
– gli incentivi all’assunzione di dirigenti , personale altamente qualificato e ricercatori;
– le agevolazioni per l’inserimento di disabili e soggetti svantaggiati.

[1] Dlgs 4 marzo 2015, n. 23.
[2] Inps circolare n. 17 del 29.01.2015.[3] Ministero Lavoro, decreto direttoriale 28 maggio 2015, n. 169 di rettifica del Dd 1709/Segr. DG/2014 (Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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