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Assistenza, mini Iva ampliata


Fisco Ordine Informa

La nuova mini-aliquota Iva del 5%, prevista dal ddl di Stabilità 2016 per i servizi socio-sanitario-assistenziali resi dalle cooperative sociali, attualmente assoggettati all’aliquota del 4%, si applicherà non solo alle prestazioni effettuate in base a contratti d’appalto o convenzioni, come previsto inizialmente dal progetto governativo, ma anche a quelle erogate direttamente alle persone appartenenti alle categorie protette. La disposizione originaria è stata infatti così ampliata nel corso dei lavori parlamentari, attraverso un emendamento correttivo.
La nuova aliquota Iva. Il ddl introduce nella tabella A del dpr 633/72 una nuova sezione, denominata «Parte II-bis», recante l’elenco delle operazioni alle quali si applicherà una nuova aliquota Iva ridotta, stabilita nella misura del 5%.
Le operazioni elencate nella predetta sezione sono «le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi». Il testo originario circoscriveva l’agevolazione alle prestazioni rese «in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni in genere». Il virgolettato, però, è stato opportunamente soppresso da un emendamento approvato dalla commissione bilancio della camera, con la conseguenza di consentire l’applicazione dell’aliquota ridotta anche alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi direttamente nei confronti dei soggetti indicati nel n. 27-ter) dell’art. 10, dpr n. 633/72, ossia: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
(Autore: Franco Ricca)
(Fonte: Italia Oggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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