Skip to main content

Assenza per malattia: quando non c’è limite di tempo


Ordine Informa

Impossibile licenziare il dipendente anche dopo il superamento del comporto se la malattia o l’infortunio è stata determinata dall’ambiente di lavoro o dalla nocività delle mansioni.È vero: il lavoratore che fa troppe assenze per malattia può essere licenziato se supera il numero massimo di giorni fissato nel contratto collettivo di lavoro (tecnicamente si chiama “comporto”), tuttavia ciò non vale tutte le volte in cui l’infortunio sia avvenuto per colpa dell’azienda, ossia per l’ambiente di lavoro privo di misure di sicurezza o per la nocività delle mansioni assegnate. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. Questo significa che le assenze per malattia del lavoratore, per quanto numerose, non si calcolano ai fini del superamento del comporto, e quindi per il licenziamento, se dipendono da una colpa del datore di lavoro. Durante la malattia il dipendente non può essere licenziato. Il periodo durante il quale al datore di lavoro viene impedito appunto di espellere il dipendente malato è detto “periodo di comporto”. Dunque, in tale frangente, al lavoratore è garantito il mantenimento del posto di lavoro e l’identica retribuzione economica. Superato tale periodo, può scattare il licenziamento, salvo però che le assenze per malattia sia da attribuirsi alle mansioni svolte dal dipendente per via dell’ambiente di lavoro e del mancato rispetto, da parte dell’azienda (sia essa privata o pubblica amministrazione) delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. Ad esempio, costringere il dipendente a lavorare in ambienti insalubri, non adottando le opportune cautele, è certamente uno dei motivi che non fa decorrere il periodo comporto. Così nel caso di infortunio per un macchinario obsoleto o non oggetto di manutenzione; o di stress psicofisico per via dell’usura lavorativa causata dall’eccesso di lavoro imposto dall’azienda. 

Pertanto, l’azienda che voglia licenziare il dipendente per superamento del periodo di comporto deve prima verificare le cause della malattia. La legge stabilisce infatti che le assenze del lavoratore per malattia non consentono il licenziamento se l’infermità dipende dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che non siano state eliminate o prevenute da parte dello stesso. Pertanto, se la malattia si aggrava in conseguenza di omissioni di cautele doverose da parte del datore di lavoro, le assenze non sono rilevanti ai fini del calcolo del periodo di comporto.

La sentenza

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 3 maggio – 1 luglio 2016, n. 13535

Presidente Rordorf – Relatore Bronzini

(Fonte: La legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X