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Aspettativa per nomina ad assessore regionale


News Lavoro
La legge 300/1970, all’articolo 31, stabilisce che i lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale o che ricoprono altre funzioni pubbliche elettive, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e richiedere l’accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi ai fini del riconoscimento del diritto e della misura della pensione.
La norma è stata successivamente estesa e disciplinata a seguito dell’evoluzione normativa descritta nel dettaglio nella circolare n. 39 del 14 marzo 2013, nella quale vengono inoltre rivisitate le posizioni precedentemente assunte in materia dall’Istituto. Di conseguenza, è da ritenere superato il precedente orientamento, dovendosi preferire una interpretazione estensiva dell’articolo 31 della legge 300/1970 – corroborata da specifico parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che include i dipendenti pubblici non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una “nomina” decisa da un Organo elettivo.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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