Skip to main content

Anticipo TFR. Istruzioni operative Inps


Ordine Informa

Con la circolare n. 82/2015, pubblicata nei giorni scorsi, l’Inps ha diffuso le istruzioni operative per la liquidazione del TFR in busta paga già attiva dal 3 aprile scorso.

Il provvedimento dell’istituto rappresenta l’ultimo tassello del mosaico per la fissazione dei criteri per l’esercizio dell’opzione introdotta dalla legge di stabilità 2015 e resa operativa dal d.p.c.m. n. 29/2015.

L’articolo 1, commi 26 e seguenti, della legge 190/2014 ha introdotto la possibilità di chiedere, da parte dei lavoratori dipendenti assunti da almeno sei mesi, l’anticipazione della quota maturanda di TFR, con una scelta che una volta effettuata è irrevocabile fino al giugno del 2018.

Soggetti destinatari

Hanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, requisito che si considera soddisfatto anche nei casi come la cessione d’azienda o di ramo d’azienda, nei quali il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.

La circolare elenca una serie di tipologie di lavoratori a cui l’anticipazione TFR non si applica, e in particolare:

• dipendenti domestici;
• dipendenti del settore agricolo, a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.);
• dipendenti per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR oppure l’accantonamento presso soggetti terzi (esempi: marittimi, edilizia);
• dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
• dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare (267/1942);
• dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento di cui all’art. 67, comma 2, lettera d, della Legge fallimentare;
• lavoratori di aziende in cui siano in corso interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa. Questa esclusione vale solo per il personale dell’unità produttiva interessata dalla casssa integrazione;
• lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo diristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7 della legge 3/2012.

Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R i lavoratori che abbiano già usato la liquidazione come garanzia di finanziamenti (fino alla fine del contratto di finanziamento). L’opzione per l’anticipo TFR è invece esercitabile da coloro che hanno destinato parte della liquidazione a forme di previdenza complementare.

Misura della QuIR

La quota integrativa della retribuzione (QuIR) che viene anticipata è pari alla quota maturanda del TFR al netto della detrazione del datore di lavoro. Quindi, nel caso di lavoratori assunti con misure agevolate, la quota di TFR da anticipare si calcola sulla contribuzione effettivamente versata al netto delle agevolazioni applicate.

Una precisazione importante riguarda i lavoratori che scelgono di farsi anticipare il TFR che prima versavano a fondi pensione: la QuIR si calcola sull’intera liquidazione maturata, anche se solo una parte era destinata alla previdenza complementare.

Procedura di richiesta e liquidazione della QuIR

Il lavoratore effettua la richiesta di anticipo TFR al datore di lavoro utilizzando il modulo QuIR approvato con il Dpcm 29/2015: il datore di lavoro ne lascia poi una copia al dipendente a titolo di ricevuta. La scelta, come detto, è irrevocabile, quindi non si può più cambiare idea fino al giugno 2018.

Il dipendente percepisce l’anticipo di TFR in busta paga a partire dal mese successivo a quello della richiesta e fino al 30 giugno 2018. Se però il datore di lavoro è una PMI che ricorre al finanziamento bancario agevolato previsto per l’anticipazione TFR, il pagamento in busta paga avviene a partire dal quarto mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Per i lavoratori che chiedono l’anticipazione QuIR, l’azienda sospende il versamento delle quote di TFR al fondo di Tesoreria o alle forme pensionistiche complementari, alle quali il lavoratore resta comunque iscritto, e a cui riprenderà a versare il contributo al termine dell’agevolazione TFR.

Il finanziamento per le PMI

Per le PMI fino a 50 dipendenti, che non hanno obbligo di versamento del TFR in Tesoreria, c’è la possibilità di chiedere un finanziamento agevolato alla banca (c’è specifico accordo con l’ABI, sulla base di quanto previsto dalla norma), che di fatto anticipa l’intera liquidità da versare al lavoratore applicando le stesse condizioni previste per l’accantonamento del TFR.

Per il calcolo dei 50 dipendenti, rileva la media degli assunti 2014, considerando anche i lavoratori part-time in rapporto all’orario di lavoro ridotto. Se l’azienda apre nel 2015, il finanziamento è possibile a partire dal 2016, considerando gli assunti di quest’anno. Se il dipendente matura i sei mesi di anzianità necessaria prima della possibilità di accedere al finanziamento, l’azienda deve provvedere con risorse proprie.

Per attivare il finanziamento, l’impresa deve chiedere all’INPS, in via telematica, la certificazione delle informazioni necessarie: la procedura è disponibile sul sito INPS, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente“, bisogna utilizzare l’apposito modulo “QuIR“. L’istituto rilascia la certificazione entro 30 giorni dalla richiesta, verificando che esistano i requisiti.

Il rimborso, da parte dell’impresa alla banca, va effettuato entro il 30 ottobre 2018 (o prima in caso di risoluzione del rapporto di lavoro). 

La circolare INPS specifica anche tutte le cause di risoluzione anticipata del finanziamento, e illustra le procedure tecniche che i datori di lavoro devono valorizzare nel flusso Uniemens, i termini dell’intervento del Fondo di Garanzia PMI e le relative istruzioni contabili.

circolare INPS 82/2015

A.A.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X