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ANPAL – Rilascio della DID sul portale – Indicazioni Operative


Ordine Informa

L’ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con riferimento al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DIDonline), di cui all’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, comunica quanto segue.
A seguito della pubblicazione, nel novembre 2016, della procedura di registrazione on line sul portale dell’ANPAL, le modalità attraverso cui il cittadino può registrarsi come disoccupato sono le seguenti:
a. registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
b. registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;
c. inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).
Nel dare attuazione all’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, secondo cui “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”, a decorrere dal 1 dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP l’identificativo univoco della DID in parola, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale. Il nodo di coordinamento nazionale provvederà inoltre ad inserire, all’interno della sezione 2 della SAP, i seguenti ulteriori campi: Indice di Profiling, Data DID, Data Evento.
In relazione alle modalità di rilascio a) e b), il sistema centrale provvederà ad inserire direttamente l’identificativo univoco nell’ambito della sezione 6 della SAP, consentendo il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015.
Nel caso di cui alla lettera c), come concordato con le competenti amministrazioni regionali, l’elemento di verifica e convalida del conferimento sarà inserito come riscontro alla comunicazione effettuata dal sistema regionale al nodo di coordinamento nazionale mediante la cooperazione applicativa.
Allo scopo di consentire alle amministrazioni regionali l’adeguamento dei propri sistemi, dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, l’ANPAL rende disponibile, alle Regioni e P.A., la modalità di conferimento delle DID in staging, per finalità di test operativo, tecnologico e organizzativo, in vista dell’entrata a regime della procedura.
Nel periodo dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, al fine di consolidare la predetta cooperazione applicativa, il cittadino potrà, quindi, continuare a rilasciare la DID secondo le modalità attualmente operative, con il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015.
Con riferimento alla domanda di NASPI, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 150/2015 “equivale a dichiarazione di immediata disponibilità”, l’Agenzia fa presente che la stessa perviene al Portale Nazionale, in virtù della cooperazione applicativa con INPS, già funzionante. I medesimi dati sono resi disponibili alle Regioni e Province autonome per il tramite del sistema di cooperazione applicativa.
L’ANPAL rappresenta, inoltre, che è in corso una interlocuzione, a livello tecnico, per la cooperazione applicativa delle agende elettroniche, finalizzata alla fissazione dell’appuntamento con il Centro per l’Impiego, tramite SIL regionali. Fermo restando, pertanto, la validità delle DIDonline, rilasciate secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte, giova precisare che, nelle more della messa a regime della cooperazione delle agende, all’utente saranno fornite, sul Portale Nazionale, le informazioni utili a contattare il Centro per l’Impiego di riferimento, al fine di confermare lo stato di disoccupazione e di sottoscrivere il patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 150/2015.
(Autore: AA)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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