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Ancora tanti dubbi sul Fondo nuove competenze


Ordine Informa

Il prossimo 13 dicembre e’ il termine iniziale per presentare le domande d’accesso al Fondo nuove competenze (FNC) tuttavia permangono ancora molti nodi da sciogliere da parte dell’ANPAL.

In primis è necessario chiarire se il datore di lavoro possa avvalersi di una società del gruppo quale soggetto erogatore della formazione. E, ancora, se gli enti accreditati in una determinata regione possano erogare la formazione anche in altre regioni: ciò per evitare che le aziende multilocalizzate siano costrette a reclutare un fornitore per ogni regione. Inoltre, se il soggetto erogatore non accreditato a livello regionale, possa erogare la formazione se tale attività sia riscontrabile solo nello statuto.

Bisogna chiarire, inoltre, il nuovo ruolo dei fondi interprofessionali. Il bando spiega che i costi per l’attività di formazione è «di norma» finanziata dai fondi, purché abbiano aderito all’iniziativa e siano inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito ANPAL.  Questo percorso, tuttavia, non è consentito se il datore non aderisce ad alcun fondo o se il fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze.

Ed ancora non e’ chiaro se l’accesso al FNC, per il tramite dei fondi interprofessionali, sia possibile anche qualora si realizzi un’incapienza di risorse che impedisca il finanziamento dell’intero percorso formativo.

L’Avviso stabilisce che il datore può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo o con distinti progetti formativi qualora le categorie di lavoratori interessati riguardino fondi interprofessionali distinti. Si spiega che in ogni caso il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni. Il limite, dunque riguarda la singola istanza. L’Avviso, però, non esclude che l’azienda, al verificarsi dei presupposti (ad esempio, platee di lavoratori distinte), possa presentare più istanze che a questo punto possono complessivamente eccedere il valore dei 10 milioni.

La modalità con cui è possibile erogare la formazione dà adito a diversi dubbi. L’Avviso non riporta alcuna indicazione sulle modalità formative consentite. Va chiarito, dunque, se sia possibile erogare corsi senza rispettare alcuna proporzionalità tra formazione in presenza/sincrona o asincrona. È necessario, ad esempio, capire se è consentito presentare un piano che preveda il 100% di formazione a distanza con modalità asincrona.

Un ulteriore aspetto da chiarire è se la formazione erogata da un soggetto terzo possa essere svolta utilizzando la piattaforma dell’impresa che ha presentato l’istanza, soprattutto quando si tratta di importanti progetti che coinvolgono migliaia di lavoratori.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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