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Anche l’email ordinaria vale come prova scritta


Ordine Informa

La posta elettronica ordinaria, non certificata, garantisce una “firma elettronica leggera” e può essere un valido elemento di prova liberamente valutabile dal giudice.

 

Che la Posta Elettronica Certificata abbia valore di prova scritta non c’è più alcun dubbio: tutti ormai sanno che dotarsi di un indirizzo PEC consente di avere le stesse garanzie e caratteristiche della normale raccomandata a.r., con la conseguente facile dimostrabilità, in un eventuale giudizio, della spedizione della comunicazione, della sua ricezione, della data e ora di invio.

 

Ma che succede invece se, come spesso succede tra privati o tra aziende, quando si vuole accelerare i tempi, le prove di un credito, di una comunicazione ufficiale, ecc. sono contenute in uno scambio di email semplici?

 

La questione della validità dell’email semplice, come “prova” in una eventuale causa, è stata a lungo affrontata dalle aule dei tribunali. In un primo periodo, quando ancora non esisteva la posta elettronica certificata, alcuni giudici ritenevano tali documenti sufficienti per emettere decreti ingiuntivi. In altri casi, invece, si parlava di “riproduzioni meccaniche”, al pari delle fotocopie, che pertanto potevano fare prova solo se non contestate dalla controparte [2].

 

Da ultimo segnaliamo una interessante sentenza del tribunale diTermini Imerese che fornisce una risposta plausibile e, nello stesso tempo, originale.

 

Il giudice parte da un dato di fatto innegabile: chi accede a un account di posta elettronica – uno dei tanti gratuiti come può essere Gmail,Yahoo!TiscaliVirgilio, ecc. – deve prima autenticarsi. Il che significa che, per spedire un’email ordinaria, è necessario prima immettere le chiavi di accesso (username e password) che solo il proprietario conosce (o dovrebbe conoscere).

Ebbene, questa attività di identificazione non può passare inosservata e sicuramente conferisce un certo “peso” all’email anche se non certificata. Insomma anche la posta elettronica semplice ha una sua attendibilità derivante proprio dalla necessità di autenticazione (cosiddetta “firma elettronica leggera”): il che le attribuisce una validità di prova maggiore rispetto a un qualsiasi foglio di carta. Ecco perché – sottolinea la sentenza in commento – è sbagliato dire l’email semplice non abbia alcun valore. In particolare, la corrispondenza via email è liberamente valutabile dal giudice, tenendo conto “delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilita” della email.

 

Dunque, ben venga la prova dell’ammissione di un decreto ingiuntivo se la prova dell’email è supportata da ulteriori elementi di prova che riescano a dimostrare l’esistenza di un credito.

 

Diverso è il quadro se il contratto richiede una comunicazione con una particolare forma, come la raccomandata a.r.: in tali casi, essendo imposta una specifica modalità di invio, non si può supplire con mezzi alternativi come l’email.

 

In sintesi: laddove non vi sono vincoli di forma scritta particolari, l’email ordinaria può essere considerata un valido elemento di prova liberamente valutabile dal giudice in relazione al caso concreto.


[1] Trib. Termini Imerese sent. del 22.02.2015.

[2] Art. 2712 cod. civ.

 

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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