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Agenzia delle Entrate: premi di risultato e welfare aziendale


Fisco Ordine Informa

Agenzia delle Entrate: premi di risultato e welfare aziendale, articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Con la Circolare 28 dello scorso 15 giugno l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito a premi di risultato e welfare aziendale così come previsti dall’articolo 1 commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Come anticipato in precedenti articoli, con la legge di Stabilità 2016 sono state previste misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive ( di seguito anche benefit), connotati da particolari rilevanza sociale.

Con questa circolare, che l’Agenzia delle Entrate ha redatto, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, si vanno ad illustrare

  • l’agevolazione introdotta per i premi di produttività, con riferimento anche ai precedenti di prassi che risultino ancora attuali, date le analogie tra la agevolazione in commento e quelle preesistenti, prorogate fino al 2014
  • le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali ed è chiarito l’ambito entro
    il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.

Di seguito l’indice della Circolare dell’Agenzia delle Entrate che trovate allegata a fondo articolo.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 su premi di risultato e welfare aziendale

1. TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI RISULTATO E DELLE SOMME DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
1.1. Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione
1.1.1. Il settore privato
1.1.2. I dipendenti interessati
1.2. Ambito oggettivo: le retribuzioni agevolabili
1.3 Il presupposto della contrattazione collettiva
1.4. Ammontare dei premi agevolabili
1. 5. Applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento
2. BENI E SERVIZI (BENEFIT) NON SOGGETTI A TASSAZIONE
2.1 Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto – articolo 51, co. 2, lettera f)
2.2 Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio – articolo 51, co. 2, lettera f-bis)
2.3 Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti – articolo 51, co. 2, lettera f-ter)
2.4 Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione
2.5. Le deroghe dell’articolo 6 del Decreto
2.5.1: I voucher emessi per più beni, prestazioni o servizi
2.5.2 Buoni pasto
3 BENI E SERVIZI (BENEFIT) EROGATI IN SOSTITUZIONE DI PREMI
3.1 Ambito applicativo
3.2 Benefit di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR
4. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
4.1 Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente
5. EFFICACIA TEMPORALE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016

(Autore: Antonio Maroscia)

(Fonte: Lavoro&Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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