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Adempimenti fiscali: al contribuente basta rispettare circolari e risoluzioni


Ordine Informa

Buona fede: l’Agenzia delle Entrate non può irrogare sanzioni né chiedere interessi a chi ha rispettato le sue istruzioni; non c’è colpa o dolo.
Il contribuente che ha tenuto un comportamento rispettoso delle circolari e delle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate non può essere condannato dal fisco a versare sanzioni e interessi moratori; infatti il suo comportamento non può essere considerato né doloso, né colposo.
A chiarirlo è stata una recente sentenza della Cassazione [1].
Se poi si è in presenza di una violazione meramente formale, senza reale evasione di imposta, oltretutto in condizioni di incertezza sulla reale portata di una norma tributaria, le sanzioni pecuniaria e/o gli interessi non sono dovuti [2].
Resta, ovviamente, dovuto il capitale, ossia l’imposta accertata e non pagata precedentemente dal contribuente.
Quanto sopra risulta da una rigida applicazione dello Statuto dei contribuenti, il quale vieta di irrogare sanzioni e/o interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria (per esempio, le circolari ministeriali), anche se successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.
Con tale norma si vuole rispettare la buona fede del contribuente e del suo legittimo affidamento in quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate. Peraltro, le ipotesi indicate dalla norma sono, secondo la Cassazione [3], indicate a mero titolo di esempio, per cui la portata della disposizione può essere estesa anche ad altri casi.
[1] Cass. sent. n. 4556/2015.
[2] Art. 10, co. 3 Legge n. 212/2000; Art. 6, co. 2 d.lgs. 18.22.1997 n. 472 e/o l’art. 8 del D.lgs. n. 546 del 31.12.1992.
[3] Cass. sent. n. 17576/2002.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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