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Accertamento fiscale illegittimo senza invito a giustificare i redditi


Fisco Ordine Informa

Qualora l’Agenzia delle Entrate proceda a un accertamento fiscale di tipo “sintetico” sul reddito del contribuente, prima di notificargli l’atto definitivo deve sempre invitarlo a fornire, in via amministrativa e bonaria, dati e notizie onde giustificare la propria posizione. In assenza di tale requisito preventivo, la verifica è sempre nulla per violazione dell’obbligo del contraddittorio, anche se il contribuente non riesce a fornire, nel successivo giudizio innanzi al giudice, le giustificazioni relative al maggior reddito contestato.L’Agenzia delle Entrate deve sempre inviare al contribuente accertato un invito, in via bonaria, a dare spiegazioni e documentare le ragioni dell’anomalia riscontrata dal fisco.
Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in una recente sentenza [1].

Insomma, il contribuente deve essere sempre convocato dall’ufficio a fornire giustificazioni, cioè dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, così come previsto dalla legge [1] e, ormai, dalla giurisprudenza unanime, anche quella della Cassazione a Sezioni Unite e della Corte di Giustizia Europea.

Dalla lettura della norma e dalle pronunce dei tribunali si evince chiaramente l’obbligo, per l’Agenzia delle Entrate che procede alla determinazione del reddito complessivo, a invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo dei rappresentanti (un avvocato, un commercialista, ecc.) per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Questa norma, per la Ctr, è espressione di quell’obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale, che la pubblica amministrazione è obbligata ad attivare ogni qualvolta si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto lesivo e che rende nullo l’atto conseguente al procedimento, in cui non sia stato attivato un tale contraddittorio.

[1] CTR Lombardia, sent. n. 3417/67/2015 del 20.07.2015.

[2] Art. 38, comma 7, del Dpr 600/73.

[3] Cass. S.U. sent. n. 19667/2014.

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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